sentenza
N. 947
Anno: 2025

Corte di Appello di Ancona, 10 luglio 2025, n. 947

⚖️ Corte di Appello di Ancona
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Massima

L'eccezione riferita ad una clausola di arbitrato irrituale attiene al merito, in quanto la pronuncia arbitrale ha natura negoziale e non giurisdizionale, ed il compromesso si configura come patto di rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, con conseguente inapplicabilità delle norme dettate per l'arbitrato rituale, ivi compreso l'art. 819-ter cod. proc. civ.
L'eccezione con la quale si deduca l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria, ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale.
L'eccezione di clausola compromissoria per arbitrato irrituale non ha natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della rinuncia alla tutela giurisdizionale.
La decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso per arbitrato irrituale, chiude o non chiude il processo davanti a sé va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che tale pronuncia è impugnabile con l'appello e, ove questo non viene proposto, si forma il giudicato.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Ancona, 10/07/2025, n. 947, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-ancona-10-luglio-2025-n-947-1759504882-6135/