Corte d’appello di Trieste, 6 febbraio 2026, n. 32
Massima
Nell'arbitrato irrituale, la violazione dell'obbligo di riservatezza imposto agli arbitri dal regolamento arbitrale non determina l'annullabilità del lodo ai sensi dell'art. 808-ter, comma 2, n. 4, c.p.c., qualora le parti, pur avendo richiamato il regolamento nella clausola compromissoria, non abbiano espressamente qualificato il rispetto di tale obbligo come condizione di validità del lodo e il regolamento stesso preveda l'annullabilità solo per ipotesi specificamente indicate.
L'obbligo di riservatezza degli arbitri, ove previsto dal regolamento arbitrale con riferimento al contenuto e agli argomenti delle discussioni attraverso le quali gli arbitri pervengono alla decisione, concerne quanto discusso in camera di consiglio e non è violato qualora gli arbitri, nel corso dell'audizione delle parti, si limitino a raccogliere le osservazioni delle stesse su questioni oggetto della domanda senza anticipare la decisione e senza aver previamente deliberato tra loro su tali questioni.
Nell'arbitrato irrituale, il principio del contraddittorio deve essere osservato nella sua essenza sostanziale, assicurando a ciascuna parte la possibilità di esporre le proprie ragioni e di avere piena conoscenza di quelle avversarie, di esercitare in condizioni di parità le facoltà processuali e di svolgere le rispettive difese, anche al di fuori di uno schema procedimentale rigido e predefinito.
L'audizione separata delle parti nel procedimento arbitrale irrituale non costituisce violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 808-ter, comma 2, n. 5, c.p.c., qualora le parti siano state previamente edotte delle rispettive domande ed eccezioni e abbiano avuto la possibilità di controdedurre sugli argomenti trattati nel corso dell'audizione.
Note Metodologiche
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