Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Corte d’appello di Salerno, ordinanza dell’8 febbraio 2026

Corte di Appello

Massima

Ai sensi dell'art. 810, comma 3, c.p.c., il controllo del Presidente del Tribunale sulla nomina dell'arbitro è limitato alla verifica della competenza territoriale e all'accertamento che la convenzione d'arbitrato non sia manifestamente inesistente o non preveda manifestamente un arbitrato estero; ogni altro vizio della procedura di nomina costituisce vizio del lodo e può essere fatto valere esclusivamente con l'ordinaria impugnazione dello stesso.
La parte è priva di legittimazione a eccepire la nullità della nomina dell'arbitro effettuata dal difensore della controparte per difetto di poteri rappresentativi, potendo dolersene soltanto la parte rappresentata; qualora la parte rappresentata faccia propria l'indicazione del nominativo dell'arbitro comunicata dal difensore e proceda poi all'istanza presidenziale di nomina, tale condotta costituisce ratifica dell'atto.
La nomina dell'arbitro non costituisce l'atto introduttivo del procedimento arbitrale, essendo a tal fine necessario che la nomina sia accompagnata dalla formulazione della domanda ovvero dalla manifestazione esplicita e completa della pretesa.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Ai sensi dell’art. 810, comma 3, c.p.c., il controllo del Presidente del Tribunale sulla nomina dell’arbitro è limitato alla verifica della competenza territoriale e all’accertamento che la convenzione d’arbitrato non sia manifestamente inesistente o non preveda manifestamente un arbitrato estero; ogni altro vizio della procedura di nomina costituisce vizio del lodo e può essere fatto valere esclusivamente con l’ordinaria impugnazione dello stesso.
La parte è priva di legittimazione a eccepire la nullità della nomina dell’arbitro effettuata dal difensore della controparte per difetto di poteri rappresentativi, potendo dolersene soltanto la parte rappresentata; qualora la parte rappresentata faccia propria l’indicazione del nominativo dell’arbitro comunicata dal difensore e proceda poi all’istanza presidenziale di nomina, tale condotta costituisce ratifica dell’atto.
La nomina dell’arbitro non costituisce l’atto introduttivo del procedimento arbitrale, essendo a tal fine necessario che la nomina sia accompagnata dalla formulazione della domanda ovvero dalla manifestazione esplicita e completa della pretesa.

Come citare

Corte di Appello, 8 Febbraio 2026, «Corte d’appello di Salerno, ordinanza dell’8 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-salerno-ordinanza-dell8-febbraio-2026-1774522918-9791/

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