ordinanza
Anno: 2026

Corte d’appello di Salerno, ordinanza dell’8 febbraio 2026

⚖️ Corte di Appello
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Massima

Ai sensi dell'art. 810, comma 3, c.p.c., il controllo del Presidente del Tribunale sulla nomina dell'arbitro è limitato alla verifica della competenza territoriale e all'accertamento che la convenzione d'arbitrato non sia manifestamente inesistente o non preveda manifestamente un arbitrato estero; ogni altro vizio della procedura di nomina costituisce vizio del lodo e può essere fatto valere esclusivamente con l'ordinaria impugnazione dello stesso.
La parte è priva di legittimazione a eccepire la nullità della nomina dell'arbitro effettuata dal difensore della controparte per difetto di poteri rappresentativi, potendo dolersene soltanto la parte rappresentata; qualora la parte rappresentata faccia propria l'indicazione del nominativo dell'arbitro comunicata dal difensore e proceda poi all'istanza presidenziale di nomina, tale condotta costituisce ratifica dell'atto.
La nomina dell'arbitro non costituisce l'atto introduttivo del procedimento arbitrale, essendo a tal fine necessario che la nomina sia accompagnata dalla formulazione della domanda ovvero dalla manifestazione esplicita e completa della pretesa.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello, 08/02/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-salerno-ordinanza-dell8-febbraio-2026-1774522918-9791/