Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Corte d’appello di Roma, ord. 6 febbraio 2026

Corte di Appello

Massima

Ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato ai sensi dell'art. 830, ultimo comma, c.p.c., il rischio di pregiudizio grave e irreparabile deve essere valutato avuto riguardo alla consistenza patrimoniale delle parti e alla possibilità concreta di restituzione in caso di accoglimento dell'impugnazione.
Il fumus boni iuris dell'impugnazione del lodo arbitrale, quale presupposto per la sospensione della sua efficacia esecutiva, può ritenersi sussistente solo nei casi in cui la decisione arbitrale sia prima facie affetta da vizi gravi e irrimediabili o contenga errori manifesti, non essendo sufficiente la mera prospettazione di motivi di impugnazione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Ai fini della sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo impugnato ai sensi dell’art. 830, ultimo comma, c.p.c., il rischio di pregiudizio grave e irreparabile deve essere valutato avuto riguardo alla consistenza patrimoniale delle parti e alla possibilità concreta di restituzione in caso di accoglimento dell’impugnazione.
Il fumus boni iuris dell’impugnazione del lodo arbitrale, quale presupposto per la sospensione della sua efficacia esecutiva, può ritenersi sussistente solo nei casi in cui la decisione arbitrale sia prima facie affetta da vizi gravi e irrimediabili o contenga errori manifesti, non essendo sufficiente la mera prospettazione di motivi di impugnazione.

Come citare

Corte di Appello, 6 Febbraio 2026, «Corte d’appello di Roma, ord. 6 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-roma-ord-6-febbraio-2026-1774871919-8002/

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