Corte d’appello di Roma, 6 febbraio 2026, n. 1086
Massima
L'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c. può ritenersi inadempiuto solo quando la motivazione sia del tutto assente o a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha condotto alla decisione arbitrale, ovvero contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere la ratio della decisione incomprensibile.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto esclusivamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, e non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte.
Gli accertamenti di fatto operati dagli arbitri non sono suscettibili di censura nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia totalmente assente o assolutamente carente.
Note Metodologiche
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