sentenza
N. 854
Anno: 2026

Corte d’appello di Roma, 30 gennaio 2026, n. 854

⚖️ Corte di Appello
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Massima

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale dinanzi alla corte d'appello, ai sensi degli artt. 827 e ss. c.p.c., è ammissibile esclusivamente nei confronti degli arbitrati rituali. Nell'arbitrato irrituale, le parti affidano all'arbitro la composizione della controversia mediante uno strumento contrattuale, impegnandosi a considerare la decisione come espressione della propria volontà. Ne consegue che il lodo irrituale è impugnabile soltanto con un'azione fondata sui vizi dell'atto negoziale, da proporsi nel rispetto delle ordinarie regole di competenza e del doppio grado di giudizio.
La distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale non riposa sulla considerazione che, nel primo, le parti abbiano affidato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va piuttosto ricercata nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti mirano a ottenere un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. nel rispetto delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale intendono affidare all'arbitro la risoluzione delle controversie esclusivamente mediante uno strumento negoziale, attraverso una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro volontà.
Al fine di stabilire se si sia in presenza di un arbitrato rituale ovvero irrituale, la clausola compromissoria deve essere interpretata secondo gli ordinari canoni ermeneutici desumibili dall'art. 1362 c.c., e quindi con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti e al loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che la mancata menzione nella clausola delle formalità dell'arbitrato rituale denoti univocamente la natura irrituale dell'arbitrato, avuto riguardo alle maggiori garanzie offerte dalla forma rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni e alle possibilità per il giudice di concedere la sospensione dell'esecuzione.
L'impugnazione proposta avverso un lodo arbitrale irrituale dinanzi alla corte d'appello deve essere dichiarata, anche d'ufficio, inammissibile, vertendosi in ipotesi di incompetenza funzionale ratione gradus, rispetto alla quale non trovano applicazione né la translatio iudicii né il principio per cui la decadenza dall'impugnazione è impedita dalla proposizione del gravame dinanzi al giudice incompetente.
Ai fini della qualificazione della natura dell'arbitrato come rituale o irrituale, rileva significativamente il comportamento complessivo delle parti ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c., ivi compresa la qualificazione giuridica che le parti stesse e gli organi competenti hanno attribuito al procedimento arbitrale e alla decisione, anche mediante atti e comunicazioni successivi alla stipulazione della clausola compromissoria.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello, 30/01/2026, n. 854, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-roma-30-gennaio-2026-n-854-1774522918-8366/