Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte d’appello di Roma, 3 febbraio 2026, n. 906

Corte di Appello

Massima

Il lodo arbitrale non è annullabile per contrarietà all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. qualora riconosca la validità di una delibera di ricapitalizzazione adottata in applicazione dell'art. 2447 c.c., atteso che tale ipotesi rientra nell'eccezione espressamente prevista dalla normativa che vieta il sostegno finanziario alle società partecipate da enti pubblici, senza che sia applicabile alcun limite all'ammontare della ricapitalizzazione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il lodo arbitrale non è annullabile per contrarietà all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c. qualora riconosca la validità di una delibera di ricapitalizzazione adottata in applicazione dell’art. 2447 c.c., atteso che tale ipotesi rientra nell’eccezione espressamente prevista dalla normativa che vieta il sostegno finanziario alle società partecipate da enti pubblici, senza che sia applicabile alcun limite all’ammontare della ricapitalizzazione.

Come citare

Corte di Appello, 3 Febbraio 2026, N. 906, «Corte d’appello di Roma, 3 febbraio 2026, n. 906», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-roma-3-febbraio-2026-n-906-1774522918-9736/

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