Corte d’appello di Roma, 3 febbraio 2026, n. 906
Corte di Appello
Massima
Il lodo arbitrale non è annullabile per contrarietà all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. qualora riconosca la validità di una delibera di ricapitalizzazione adottata in applicazione dell'art. 2447 c.c., atteso che tale ipotesi rientra nell'eccezione espressamente prevista dalla normativa che vieta il sostegno finanziario alle società partecipate da enti pubblici, senza che sia applicabile alcun limite all'ammontare della ricapitalizzazione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello, 03/02/2026, n. 906, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-roma-3-febbraio-2026-n-906-1774522918-9736/