Corte d’Appello di Napoli, 15 gennaio 2026, n. 252
Massima
La clausola compromissoria inserita in un contratto non predisposto unilateralmente e privo di condizioni generali non necessita di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., essendo il contratto stato sottoscritto da entrambe le parti contraenti.
La contemporanea proposizione dell'eccezione di arbitrato e di una domanda riconvenzionale non comporta rinuncia alla prima, poiché l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente subordinato al mancato accoglimento dell'eccezione di arbitrato, essendo il buon esito di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale.
La clausola compromissoria che devolve alla competenza arbitrale «qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra preponente e agente, in relazione al presente contratto» comprende le controversie relative al diritto al compenso per l'attività svolta in esecuzione del mandato, trattandosi di questione attinente al rapporto di mandato.
La clausola compromissoria statutaria di una società consortile che devolve agli arbitri «le controversie che dovessero insorgere tra la società consortile e i consorziati per questioni attinenti all'interpretazione dello statuto nonché in relazione a tutti gli aspetti della gestione sociale» non è applicabile alle controversie relative a contratti stipulati dalla società consortile con un socio che si trovi in posizione assimilabile a quella di un qualsiasi terzo appaltatore, indipendentemente dalla sua qualità di consorziato.
Note Metodologiche
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