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Corte d’appello di Milano, ord. 29 gennaio 2026

Ai fini della sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato per nullità ai sensi dell’art. 830 c.p.c., è necessario che l’impugnazione non appaia, a un primo sommario esame, manifestamente infondata e che sussistano gravi motivi comprovati che rendano opportuna la sospensione, valutabili anche alla luce della solidità patrimoniale della parte vittoriosa nel giudizio arbitrale, tale da garantire l’eventuale restituzione delle somme riscosse in via esecutiva.

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