Corte d’appello di Milano, 19 gennaio 2026, n. 122
Massima
In materia di arbitrato rituale, il lodo che risolve questioni preliminari o pregiudiziali senza definire il giudizio arbitrale non è autonomamente impugnabile, ma può essere impugnato soltanto unitamente al lodo definitivo, ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., a differenza del lodo che decide parzialmente il merito della controversia, il quale è immediatamente impugnabile.
L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829 c.p.c. costituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata e non abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, consentendo soltanto la verifica della sussistenza delle nullità tassativamente previste da tale disposizione, essendo possibile un riesame del merito soltanto nella fase rescissoria successiva all'accertamento della nullità.
In materia di arbitrato rituale, a seguito della riforma introdotta dall'art. 24 del d.lgs. n. 40/2006, l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo ove espressamente prevista dalle parti nella convenzione di arbitrato ovvero dalla legge, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che il motivo è inammissibile ove la clausola compromissoria non contempli tale possibilità.
La competenza arbitrale fondata su una clausola compromissoria contenuta in un contratto si estende agli accordi collaterali tra le medesime parti che attengono alle modalità di esecuzione del contratto principale, ove tali accordi rientrino nell'ambito oggettivo della devoluzione arbitrale relativa a qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione del contratto.
In sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la violazione del principio del contraddittorio, rilevante ai sensi dell'art. 829, n. 9, c.p.c., deve essere esaminata sotto il profilo sostanziale e non meramente formale, accertando se vi sia stata un'effettiva menomazione della possibilità di dedurre e contraddire, con la conseguenza che il lodo è nullo soltanto allorché alla denuncia del vizio si aggiunga l'indicazione dello specifico pregiudizio arrecato al diritto di difesa.
In materia di arbitrato rituale, la nullità del lodo per disposizioni contraddittorie, prevista dall'art. 829, n. 11, c.p.c., ricorre esclusivamente ove sussista una contraddizione tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo tale da rendere impossibile la comprensione della ratio decidendi, equivalente ad una assoluta carenza sostanziale di motivazione, e non per ogni mera contraddittorietà interna tra diverse parti della motivazione.
Il difetto di motivazione del lodo arbitrale, quale vizio riconducibile all'art. 829, n. 5, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 823, n. 3, c.p.c., sussiste soltanto allorché la motivazione sia del tutto assente ovvero a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, rivelando un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico tale da risolversi in una mancanza di motivazione.
Note Metodologiche
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