Corte d’appello di Milano, 19 gennaio 2026, n. 117
Massima
La nullità del lodo arbitrale per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre esclusivamente allorché la motivazione sia del tutto assente ovvero a tal punto carente da non consentire la comprensione dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri e l'individuazione della ratio decidendi della decisione adottata.
La contraddittorietà della motivazione del lodo arbitrale, ai fini della nullità di cui all'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra diverse parti della motivazione non costituisce di per sé vizio rilevante, salvo che impedisca la ricostruzione dell'iter logico-giuridico sotteso alla decisione per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ha ad oggetto esclusivamente il controllo di legalità della decisione resa dagli arbitri, e non il riesame del merito delle questioni ad essi sottoposte, sicché gli accertamenti di fatto compiuti dagli arbitri, quali quelli relativi all'interpretazione del contratto controverso, non sono sindacabili in sede di impugnazione per nullità, salvo che la motivazione sul punto sia del tutto assente o assolutamente carente.
Note Metodologiche
standard