Corte d’appello di Milano, 18 febbraio 2026, n. 411
Corte di Appello
Massima
La convenzione d'arbitrato, sia rituale che irrituale, richiede la forma scritta ad substantiam. La mancanza della prova di una clausola compromissoria in forma scritta preclude la qualificazione di un documento come lodo arbitrale, non potendo un'annotazione manoscritta apposta a una comunicazione elettronica costituire valida prova dell'esistenza di un precedente accordo arbitrale concluso nella forma prescritta.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello, 18/02/2026, n. 411, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-milano-18-febbraio-2026-n-411-1775852620-6364/