Corte d’Appello di Milano, 13 gennaio 2026, n. 47
Massima
Il principio della translatio iudicii si applica anche ai rapporti tra procedimento arbitrale e giudizio ordinario, sicché, a seguito della pronuncia declinatoria della competenza del tribunale arbitrale, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono fatti salvi nel giudizio proseguito davanti al giudice competente.
In caso di annullamento del lodo per incompetenza del tribunale arbitrale, la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario competente non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma costituisce la prosecuzione del giudizio originario, mantenendo una struttura unitaria e conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi dinanzi agli arbitri incompetenti.
Il diritto alla riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario, a seguito della declaratoria di incompetenza del tribunale arbitrale, discende direttamente dalla legge e non necessita di un'espressa statuizione da parte del giudice che ha accertato il difetto di competenza degli arbitri.
In sede di impugnazione del lodo, a seguito di pronuncia declinatoria della competenza, qualora non sia stato indicato il termine per la riassunzione dinanzi al giudice competente, si applica in via analogica il termine semestrale previsto dall'art. 50 cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard