sentenza
N. 108
Anno: 2026

Corte d’appello di Messina, 13 febbraio 2026, n. 108

⚖️ Corte di Appello
📅

Massima

Il principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto cui essa accede, sancito dall'art. 808 cod. proc. civ., non opera quando il vizio che inficia il contratto è di natura estrinseca al regolamento contrattuale e comune al contratto e alla clausola, incidendo sulla stessa capacità di contrattare; in tali ipotesi l'invalidità del contratto si estende anche alla clausola compromissoria, poiché il potere di stipulare il contratto comprende quello di convenire la clausola arbitrale e, ove il primo faccia difetto, anche il secondo viene meno.
Quando il contratto principale non si è mai perfezionato per mancanza di sottoscrizione o di altro elemento essenziale, non si forma alcun vincolo contrattuale idoneo a fondare una clausola compromissoria che non sia stata a sua volta autonomamente convenuta; in tale ipotesi la clausola è inesistente, non potendo essa sussistere autonomamente senza il supporto del contratto che la contiene.
Le nullità del compromesso di cui all'art. 829 co. 1 n. 1 cod. proc. civ. non sono limitate a quelle derivanti da vizi di forma estrinseca, ma comprendono altresì le invalidità scaturenti dai limiti di compromettibilità della lite e dalle ipotesi di nullità, annullabilità o inefficacia che si risolvano nella mancanza, originaria o sopravvenuta, della volontà contrattuale delle parti, quale fondamento della potestas iudicandi degli arbitri; in tali ipotesi il giudice dell'impugnazione, accertata la carenza di detta potestas iudicandi, si limita a dichiarare la nullità del lodo e si astiene dal procedere alla fase rescissoria del giudizio.
La clausola compromissoria riferita alle controversie nascenti dal contratto cui essa accede deve essere interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e soltanto le controversie che si riferiscono a pretese aventi la propria causa petendi nel contratto cui la clausola è annessa, con esclusione di quelle che in esso trovano un mero presupposto storico.
La clausola compromissoria che prevede il deferimento al collegio arbitrale delle controversie relative alla liquidazione dei compensi previsti dalla convenzione non è idonea a fondare la potestas iudicandi del collegio arbitrale in ordine alla domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., dovendo essa ritenersi estranea sia per causa petendi sia per petitum all'ambito contrattuale.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, opera il principio per cui la riforma, anche parziale, della decisione comporta la caducazione del capo relativo alle spese, con conseguente potere-dovere del giudice di rinnovare integralmente, anche d'ufficio, il regolamento delle stesse alla luce dell'esito finale della lite.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello, 13/02/2026, n. 108, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-messina-13-febbraio-2026-n-108-1775852620-6508/