Corte d’Appello di Genova, 12 gennaio 2026, n. 24
Massima
La sospensione dei termini prevista dal regolamento arbitrale richiamato nella clausola compromissoria si applica al computo del termine per il deposito del lodo arbitrale.
La condizione di procedibilità della domanda arbitrale derivante dall'obbligo di esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria è soddisfatta allorché le medesime questioni e il medesimo substrato fattuale oggetto della successiva domanda arbitrale siano stati sottoposti alla mediazione, a prescindere da qualsivoglia coincidenza formale nella formulazione delle domande.
Ai sensi dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., la nozione di ordine pubblico rilevante ai fini dell'impugnazione del lodo arbitrale va interpretata restrittivamente, quale rinvio limitato alle norme fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico, dovendosi escludere una nozione di ordine pubblico coincidente con la totalità delle norme imperative.
La clausola compromissoria stipulata successivamente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40/2006 preclude l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
Gli accertamenti di fatto compiuti dall'arbitro non sono sindacabili in sede di impugnazione del lodo.
Note Metodologiche
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