sentenza
Corte d’appello di Catanzaro, 30 gennaio 2026, n. 168
Corte di Appello
Massima
La clausola compromissoria contenuta in un contratto preliminare non si estende automaticamente a un successivo contratto preliminare stipulato tra le medesime parti, qualora quest'ultimo presupponga la risoluzione del primo e regoli diversamente i rapporti obbligatori, anche ove le sue premesse facciano riferimento agli atti precedenti come parte integrante, in assenza di una espressa riproduzione o di un inequivoco richiamo alla volontà di mantenere la convenzione arbitrale, da interpretarsi secondo la reale comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria contenuta in un contratto preliminare non si estende automaticamente a un successivo contratto preliminare stipulato tra le medesime parti, qualora quest’ultimo presupponga la risoluzione del primo e regoli diversamente i rapporti obbligatori, anche ove le sue premesse facciano riferimento agli atti precedenti come parte integrante, in assenza di una espressa riproduzione o di un inequivoco richiamo alla volontà di mantenere la convenzione arbitrale, da interpretarsi secondo la reale comune intenzione delle parti ai sensi dell’art. 1362 c.c.
Come citare
Corte di Appello, 30 Gennaio 2026, N. 168, «Corte d’appello di Catanzaro, 30 gennaio 2026, n. 168», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-catanzaro-30-gennaio-2026-n-168-1774522918-1627/