Corte d’Appello di Brescia, 14 gennaio 2026, n. 25
Massima
L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia avverso un lodo arbitrale pronunciato in forza di clausola compromissoria stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006 è ammissibile indipendentemente dalla sussistenza di motivi di contrarietà all'ordine pubblico richiesti dall'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. come riformulato.
L'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 impone agli arbitri di decidere secondo diritto, con impugnabilità del lodo anche ai sensi dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ., ove oggetto del giudizio sia la validità di delibere assembleari, indipendentemente dalla questione se il rinvio all'art. 829 cod. proc. civ. debba intendersi in senso sostanziale o formale.
La nomina di un consiglio di amministrazione con conferimento della presidenza e della rappresentanza legale a un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale fa venire meno il conflitto di interessi che aveva giustificato la nomina di un curatore speciale della società nel procedimento arbitrale.
La valutazione dell'arbitro in ordine all'ammissibilità, alla rilevanza e alla superfluità dei mezzi di prova articolati dalle parti non è sindacabile in sede di impugnazione per nullità del lodo, trattandosi di competenza istituzionale contrattualmente conferita all'arbitro.
L'impugnazione per nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ. per inosservanza di regole di diritto in iudicando è ammissibile solo nei medesimi limiti della denuncia di violazione di legge proponibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.
Note Metodologiche
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