sentenza
Corte d’appello di Bologna, 5 febbraio 2026, n. 384
Corte di Appello
Massima
La transazione raggiunta tra le parti in pendenza del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, ove non abbia carattere novativo rispetto alle obbligazioni accertate dal lodo, dà luogo a litispendenza tra il giudizio di impugnazione del lodo e il successivo giudizio avente ad oggetto l'adempimento della transazione medesima, atteso che l'accertamento della natura non novativa della transazione costituisce un presupposto logico-giuridico necessario della decisione e, come tale, è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La transazione raggiunta tra le parti in pendenza del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, ove non abbia carattere novativo rispetto alle obbligazioni accertate dal lodo, dà luogo a litispendenza tra il giudizio di impugnazione del lodo e il successivo giudizio avente ad oggetto l’adempimento della transazione medesima, atteso che l’accertamento della natura non novativa della transazione costituisce un presupposto logico-giuridico necessario della decisione e, come tale, è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato nei confronti dei terzi ai sensi dell’art. 2909 c.c.
Come citare
Corte di Appello, 5 Febbraio 2026, N. 384, «Corte d’appello di Bologna, 5 febbraio 2026, n. 384», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-bologna-5-febbraio-2026-n-384-1774871919-2647/