sentenza
N. 192
Anno: 2026

Corte d’appello di Ancona, 20 febbraio 2026, n. 192

⚖️ Corte di Appello
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Massima

La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel giudizio arbitrale non può essere censurata mediante domanda di nullità del lodo arbitrale, trattandosi di valutazione rientrante nella competenza istituzionale degli arbitri. Il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 829 n. 5 cod. proc. civ. sussiste esclusivamente ove la motivazione sia del tutto assente o talmente carente da non consentire la comprensione dell'iter del ragionamento degli arbitri e l'individuazione della ratio decidendi.
Il vizio di contraddittorietà del lodo ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ. sussiste quando le diverse parti del dispositivo del lodo siano in contraddizione tra loro ovvero vi sia contraddizione tra la motivazione e il dispositivo del lodo.
Il lodo arbitrale è affetto dal vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 12 cod. proc. civ. qualora il collegio arbitrale ometta di decidere su una domanda espressamente formulata dalla parte, ivi compresa la domanda di risarcimento del maggior danno rispetto agli interessi legali.
La violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 9 cod. proc. civ. sussiste ove vi sia stata una lesione del diritto di difesa delle parti nel giudizio arbitrale.
Qualora il collegio arbitrale disponga la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., deve altresì pronunciarsi sulle spese di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio, riconoscendo in favore della parte che le abbia integralmente anticipate il diritto di regresso nella misura del cinquanta per cento nei confronti dell'altra parte.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello, 20/02/2026, n. 192, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-ancona-20-febbraio-2026-n-192-1775852620-2954/