Cass., SS.UU., 7 dicembre 2016, n. 25045
Massima
Nell’ipotesi in cui la determinazione del compenso agli arbitri, in ragione della composizione mista del collegio arbitrale, avvenga in via equitativa utilizzandosi i parametri di cui al d.m. 127/2004 (applicabile ratione temporis), anche il valore della controversia deve essere determinato alla stregua dei criteri generali previsti dall’art. 6 del d.m. citato, e cioè sulla base non di quanto richiesto dalla parte vincitrice ma di quanto liquidatole con la decisione, non essendo in tal caso applicabile l’art. 12 cod. proc. civ., atteso che le tabelle di liquidazione sono strettamente collegate ai criteri generali di liquidazione dalle stesse previste, onde non è possibile applicare in via equitativa le une prescindendo dagli altri.
Note Metodologiche
standard