Cass., SS.UU., 6 luglio 2025, n. 18394
Massima
I rapporti tra il giudice italiano e l'arbitrato estero o internazionale implicano una questione di giurisdizione.
L'identificazione dell'arbitrato come internazionale è determinata secondo i criteri stabiliti dalla Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961, che prevede quale criterio di identificazione della natura internazionale dell'arbitrato quello della residenza o della sede effettiva all'estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria, ovvero quello fornito dalla previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto debba essere eseguita all'estero.
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero o internazionale, il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. è ammissibile, salvo che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. L'eccezione puntuale del difetto di giurisdizione dinanzi al tribunale rende ammissibile il ricorso per regolamento.
All'arbitrato internazionale si applicano gli artt. 817 e 819-ter del codice di procedura civile. Qualunque decisione in ordine all'invalidità o all'inefficacia della clausola compromissoria, una volta che il procedimento arbitrale sia stato instaurato, non può essere rimessa al giudice nazionale. Lo scrutinio compete unicamente agli arbitri stessi, e la relativa decisione può essere contestata esclusivamente con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri.
La clausola compromissoria che contempla la devoluzione in arbitrato internazionale di ogni controversia discendente o collegata all'accordo contrattuale determina il difetto di giurisdizione del giudice nazionale per tutte le pretese direttamente derivanti dall'accordo stesso, incluse quelle fondate sulla responsabilità contrattuale per inadempimento e quelle relative all'abuso di dipendenza economica correlato al rapporto contrattuale.
Note Metodologiche
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