Cass., SS.UU., 12 luglio 2019, n. 18832
Cassazione
Massima
La giurisdizione del giudice italiano e quella del giudice straniero o dell’arbitro estero vanno determinate non già in base al criterio della prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione soggettiva che l’istante dà all’interesse di cui chiede domanda la tutela), ma in base al diverso criterio secondo cui, ai fini del relativo riparto, non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dalle parti, ma occorre tener conto della vera natura della controversia, da stabilire con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 12/07/2019, n. 18832, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-ssuu-12-luglio-2019-n-18832-1752148121/