ordinanza
N. 13954
Anno: 2016

Cass., Sez. VI Civ., 7 luglio 2016, n. 13954

⚖️ Cassazione - VI Civ.
📅

Massima

Se è stato pronunciato un lodo irrituale nonostante che alcune delle parti sostengano di avere, in realtà, pattuito una clausola per arbitrato rituale, il lodo medesimo deve essere impugnato, sia pure allo scopo di far valere il carattere rituale dello stesso, non innanzi alla Corte di appello, a norma dell’art. 828 cod. proc. civ., ma in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l’osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 07/07/2016, n. 13954, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-7-luglio-2016-n-13954-1752148113/