ordinanza
N. 24641
Anno: 2020

Cass., Sez. VI Civ., 5 novembre 2020, n. 24641

⚖️ Cassazione - VI Civ.
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Massima

Mentre il rilievo della nullità del contratto — o di una sua singola clausola, ex art. 1419 cod. civ. — può avvenire anche d’ufficio, non solo in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), ma persino quando la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale sia stata proposta, in via autonoma, da quella di impugnazione del presupposto contratto, analogo principio non può postularsi per l’inefficacia sopravvenuta. Conseguentemente, è precluso al Giudice di rilevare l’inefficacia di una clausola compromissoria in seguito all’entrate in vigore della l. 6 novembre 2012, n. 190, in mancanza di tempestiva eccezione sollevata dalla parte interessata.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 05/11/2020, n. 24641, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-5-novembre-2020-n-24641-1752148124/