ordinanza
N. 20461
Anno: 2020

Cass., Sez. VI Civ., 28 settembre 2020, n. 20461

⚖️ Cassazione - VI Civ.
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Massima

Perché sussista l’obbligo della specificazione approvazione per iscritto della clausola compromissoria per arbitrato rituale, ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto, e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie).

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 28/09/2020, n. 20461, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-28-settembre-2020-n-20461-1752148124/