Cass., Sez. VI Civ., 28 maggio 2019, n. 14476
Cassazione
- VI Civ.
Massima
La competenza prevista dall’art. 810, co. 2, cod. proc. civ., per la nomina dell’arbitro rimessa all’autorità giudiziaria è funzionale e inderogabile. L’inderogabilità di tale competenza comporta però soltanto la nullità del lodo eventualmente emesso da arbitro nominato da altro giudice. Essa invece non può giammai riverberarsi sulla validità della convenzione arbitrale, perché la previsione di un foro inderogabile opera, nel processo, similmente al meccanismo di sostituzione di diritto previsto dall’art. 1419, co. 2, cod. civ., per le clausole nulle in contrasto con norme imperative.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 28/05/2019, n. 14476, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-28-maggio-2019-n-14476-1752148121/