ordinanza
N. 14476
Anno: 2019

Cass., Sez. VI Civ., 28 maggio 2019, n. 14476

⚖️ Cassazione - VI Civ.
📅

Massima

La competenza prevista dall’art. 810, co. 2, cod. proc. civ., per la nomina dell’arbitro rimessa all’autorità giudiziaria è funzionale e inderogabile. L’inderogabilità di tale competenza comporta però soltanto la nullità del lodo eventualmente emesso da arbitro nominato da altro giudice. Essa invece non può giammai riverberarsi sulla validità della convenzione arbitrale, perché la previsione di un foro inderogabile opera, nel processo, similmente al meccanismo di sostituzione di diritto previsto dall’art. 1419, co. 2, cod. civ., per le clausole nulle in contrasto con norme imperative.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 28/05/2019, n. 14476, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-28-maggio-2019-n-14476-1752148121/