ordinanza
N. 28956
Anno: 2025

Cass., Sez. Lav., 2 novembre 2025, n. 28956

⚖️ Cassazione - Lav.
📅

Massima

In materia di arbitrato irrituale disciplinato dall'art. 412-quater cod. proc. civ., il lodo non è impugnabile nelle forme e nei modi ordinari ma soltanto in unico grado innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza è ricorribile per cassazione, con la conseguenza che le censure relative alla sentenza di annullamento del lodo non possono essere fatte valere in un autonomo giudizio di merito.
Nell'arbitrato irrituale, qualora il giudice investito dell'impugnazione del lodo si limiti ad annullarlo senza pronunciarsi nel merito su espressa richiesta della parte interessata, tale determinazione preclude la successiva riproposizione della medesima domanda dinanzi al giudice ordinario.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 02/11/2025, n. 28956, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-lav-2-novembre-2025-n-28956-1768914850-9579/