ordinanza
Cass., Sez. III Civ., 8 aprile 2020, n. 7759
Cassazione — III Civ.
Massima
Benché la P.A., nel suo operare negoziale, si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, ciò non significa che vi sia una piena ed assoluta equiparazione della sua posizione a quella del privato, poiché l’Amministrazione è comunque portatrice di un interesse pubblico cui il suo agire deve in ogni caso ispirarsi; ne consegue che alla stessa è preclusa la possibilità di avvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti di appalto conclusi con privati, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero, poiché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) individuati, nell’ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta.
Note metodologiche
standard
Come citare
Cassazione — III Civ., 8 Aprile 2020, N. 7759, «Cass., Sez. III Civ., 8 aprile 2020, n. 7759», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-iii-civ-8-aprile-2020-n-7759-1752148124/