Cass., Sez. III Civ., 6 giugno 2025, n. 15134
Massima
Nelle clausole compromissorie che demandano alla competenza arbitrale tutte le controversie con espressa riserva alla giurisdizione ordinaria di quelle relative all'inadempimento degli obblighi contrattuali, le controversie sulla riduzione del corrispettivo volte a scongiurare l'inadempimento rientrano nella competenza del giudice ordinario.
L'azione di riduzione del corrispettivo contrattuale, anche quando proposta dopo l'inadempimento, costituisce sostanzialmente controversia volta ad escludere l'inadempimento già maturato quanto all'obbligazione di pagamento e pertanto rientra nella riserva di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria quando questa sia prevista per le controversie relative agli inadempimenti contrattuali.
Le domande meramente consequenziali a quella di risoluzione per inadempimento sono comprese nella clausola di riserva di competenza all'autorità giudiziaria ordinaria quando questa escluda dalla competenza arbitrale le controversie relative agli inadempimenti degli obblighi contrattuali.
Nelle clausole compromissorie con riserva di competenza al giudice ordinario per specifiche controversie, l'interpretazione dell'ambito di applicazione della riserva deve essere effettuata valutando la sostanza delle domande proposte piuttosto che la loro formale qualificazione.
Note Metodologiche
standard