ordinanza
N. 5824
Anno: 2019

Cass., Sez. III Civ., 28 febbraio 2019, n. 5824

⚖️ Cassazione - III Civ.
📅

Massima

L’art. 829, co. 1, n. 1, cod. proc. civ ammette l’impugnazione per nullità del lodo emesso con arbitrato rituale, nonostante qualunque preventiva rinuncia, solo ove il lodo risulti invalido; tale disposizione fa salvo lo sbarramento processuale di cui all’art. 817, co. 3, cod. proc. civ. per ogni altra eccezione diversa da quella inerente alla inesistenza o invalidità della clausola compromissoria. Più precisamente, la norma di cui all’articolo 817, co 2., cod. proc. civ. stabilisce che la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità e inefficacia della convenzione d’arbitrato non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile, in ciò raccordandosi al disposto di cui all’art. 829, co. 1, n. 1 cod. proc. civ. La mancata proposizione, nel corso del procedimento arbitrale, dell’eccezione di incompetenza degli arbitri (sull’assunto che le conclusioni della controparte esorbitino dai limiti del compromesso), determina un semplice effetto preclusivo della relativa azione per nullità e non importa, invece, che tra le parti si debba ritenere concluso un nuovo compromesso per allargare la materia del decidere.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 28/02/2019, n. 5824, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-iii-civ-28-febbraio-2019-n-5824-1752148121/