ordinanza
N. 20853
Anno: 2026

Cass., Sez. II Civ., ord. 19 giugno 2026, n. 20853

⚖️ Cassazione - II Civ.
📅

Massima

La decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali non e appellabile, ma e impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ.
La pronuncia di incompetenza per territorio che non contenga una statuizione, neppure implicita, sulla competenza arbitrale non preclude alla parte di riproporre l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri dinanzi al giudice della riassunzione; non si forma, in tal caso, giudicato implicito sulla competenza arbitrale, ne sussiste l'obbligo per il giudice della riassunzione di sollevare d'ufficio il conflitto ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ.
La distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale si fonda sulla volonta delle parti: nel primo caso, la volonta mira a ottenere un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ.; nel secondo, si limita ad affidare all'arbitro la soluzione della controversia mediante uno strumento negoziale. Non sono decisivi, ai fini della qualificazione come arbitrato irrituale, ne il conferimento agli arbitri della potesta di decidere secondo equita, ne la pattuizione della inappellabilita del lodo, ne l'esonero da formalita di procedura, dovendosi per converso valorizzare le espressioni utilizzate dalle parti congruenti con l'attivita del giudicare e la previsione dell'esecutivita della pronuncia.
La clausola compromissoria e un contratto ad effetti processuali autonomo rispetto al negozio sostanziale in cui e inserita; la sua validita e, pertanto, indipendente dalla validita del contratto principale, in applicazione del principio sancito dall'art. 808 co. 3 cod. proc. civ., che ne consente la sopravvivenza anche in caso di invalidita del contratto cui accede.
Le convenzioni di incarico professionale stipulate da un'impresa operante nei settori speciali del trasporto pubblico ferroviario ai sensi della parte III del d.lgs. 163/2006, aventi ad oggetto attivita di consulenza e assistenza legale non funzionalmente e inscindibilmente connessa in rapporto di mezzo a fine all'attivita tipica del settore speciale, sono integralmente sottratte alla disciplina del codice degli appalti e sono regolate dalle norme civilistiche generali, senza incontrare limiti alla possibilita di prevedere la competenza arbitrale per le controversie concernenti la validita, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 19/06/2026, n. 20853, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-ord-19-giugno-2026-n-20853/