ordinanza
N. 15095
Anno: 2025

Cass., Sez. II Civ., 5 giugno 2025, n. 15095

⚖️ Cassazione - II Civ.
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Massima

La clausola compromissoria per arbitrato irrituale non richiede specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., diversamente dalla clausola istitutiva di arbitrato rituale.
Il requisito della forma scritta ad substantiam richiesto per la validità della clausola compromissoria non postula che la volontà negoziale sia espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo realizzarsi anche con lo scambio di missive contenenti rispettivamente la proposta e l'accettazione del deferimento della controversia ad arbitri.
La clausola compromissoria relativa alle controversie sull'interpretazione, la conclusione e la risoluzione di un contratto ricomprende nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno da inadempimento, la quale attiene alla fase esecutiva del contratto.
L'inosservanza del principio del contraddittorio verificatasi nel corso di un arbitrato irrituale rileva esclusivamente ai fini dell'impugnazione del lodo ex art. 1429 c.c., come errore che, muovendo dalla violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri, abbia inficiato la volontà contrattuale espressa da questi ultimi.
Le censure relative alla quantificazione della penalità contrattuale non rientrano tra le fattispecie normative tipiche previste dall'art. 808-ter c.p.c. per l'impugnazione del lodo arbitrale irrituale, riguardando l'applicazione di regole di ermeneutica contrattuale o errori di giudizio non censurabili attraverso l'impugnazione del lodo.
In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio del contratto su iniziativa del contraente che non l'ha sottoscritto vale come equipollente della sottoscrizione.

Note Metodologiche

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Come citare

Cassazione, 05/06/2025, n. 15095, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-5-giugno-2025-n-15095-1753103665/