Cass., Sez. II Civ., 30 giugno 2023, n. 18579
Cassazione
- II Civ.
Massima
Il requisito della forma scritta richiesta per la valida conclusione di una clausola compromissoria non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l'accettazione del deferimento della controversia ad arbitri.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 30/06/2023, n. 18579, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-30-giugno-2023-n-18579-1752148131/