ordinanza
N. 18579
Anno: 2023

Cass., Sez. II Civ., 30 giugno 2023, n. 18579

⚖️ Cassazione - II Civ.
📅

Massima

Il requisito della forma scritta richiesta per la valida conclusione di una clausola compromissoria non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l'accettazione del deferimento della controversia ad arbitri.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 30/06/2023, n. 18579, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-30-giugno-2023-n-18579-1752148131/