Cass., Sez. II Civ., 26 gennaio 2022, n. 2308
Massima
Il riferimento del n. 11 dell'art. 829 cod. proc. civ. alle disposizioni contraddittorie va interpretato nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione, nel mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Note Metodologiche
standard