ordinanza
N. 24391
Anno: 2025

Cass., Sez. II Civ., 2 settembre 2025, n. 24391

⚖️ Cassazione - II Civ.
📅

Massima

Nei rapporti tra arbitro e giudice ordinario, a seguito della pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 819-ter cod. proc. civ., opera la translatio iudicii con applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ., ma la decisione sulla competenza vincola il giudice ad quem, non trovando applicazione l'art. 44 cod. proc. civ.
È inammissibile l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte che, nel precedente giudizio arbitrale, aveva ottenuto accoglimento dell'opposta eccezione di incompetenza degli arbitri, in quanto tale condotta contrasta con il divieto di venire contra factum proprium e configura utilizzo abusivo dello strumento processuale volto unicamente ad impedire o ritardare la pronuncia sul merito.
La declaratoria di incompetenza adottata dagli arbitri è impugnabile per nullità ai sensi dell'art. 827 cod. proc. civ. dinanzi alla Corte d'appello nei casi di questioni non compromettibili, che non hanno formato oggetto di compromesso o in caso di nullità della convenzione arbitrale, mentre la pronuncia del giudice è sottoposta al regolamento di competenza ex art. 819-ter, co. 3, cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 02/09/2025, n. 24391, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-2-settembre-2025-n-24391-1761772991-4091/