ordinanza
N. 8790
Anno: 2026

Cass., Sez. I Civ., ord. 8 aprile 2026, n. 8790

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

L'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e' inammissibile ove la clausola compromissoria sia stata stipulata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 40/2006 e le parti non abbiano espressamente previsto tale facoltà di impugnazione, ai sensi dell'art. 829 co. 3 cod. proc. civ.
L'adozione di un nuovo statuto sociale contenente la clausola compromissoria comporta la rinnovazione della volontà delle parti in ordine alla devoluzione delle controversie ad arbitri, con la conseguenza che la clausola si considera stipulata al momento dell'adozione del nuovo statuto ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile ratione temporis in materia di impugnazione del lodo.
Ai sensi dell'art. 816-bis cod. proc. civ., le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento, ma non e' possibile considerare perentori i termini per la modificazione e definitiva formulazione delle domande ed eccezioni qualora la possibilità di declinare tale perentorietà non sia stata prevista dalla convenzione di arbitrato ovvero dal regolamento processuale predisposto dagli arbitri e in assenza di specifica avvertenza al momento dell'assegnazione dei termini.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 08/04/2026, n. 8790, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-8-aprile-2026-n-8790/