Cass., Sez. I Civ., ord. 6 maggio 2026, n. 13015
Massima
In assenza di diverse disposizioni nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato, il procedimento arbitrale si svolge in base al principio della libertà delle forme; gli arbitri non sono pertanto tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio.
In tema di arbitrato rituale, gli arbitri possono stabilire la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti soltanto ove tale possibilità sia prevista dalla convenzione di arbitrato, ovvero da un atto scritto separato o dal regolamento processuale predisposto dagli arbitri stessi, e comunque con specifica avvertenza al riguardo al momento dell'assegnazione dei termini; in mancanza di tali presupposti, la dichiarazione di decadenza di una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre eccezioni o istanze istruttorie costituisce violazione del principio del contraddittorio.
In un procedimento arbitrale retto dalla libertà delle forme, l'eccezione di prescrizione può essere validamente proposta nella prima difesa successiva alla memoria con cui la controparte abbia precisato e individuato compiutamente le proprie pretese, senza che possa farsi rigida applicazione delle norme del codice di rito che regolano le preclusioni nel giudizio ordinario.
La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di impugnazione con il quale, per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo, si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, trattandosi di valutazione negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Note Metodologiche
standard