ordinanza
N. 163
Anno: 2026

Cass., Sez. I Civ., ord. 3 gennaio 2026, n. 163

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

Il cessionario del credito non succede nella clausola compromissoria contenuta nel contratto da cui il credito ceduto trae origine; tuttavia, il debitore ceduto puo opporre la clausola compromissoria al cessionario quale eccezione fondata sul contratto originario.
La sentenza con cui il giudice ordinario statuisce sulla competenza arbitrale ai sensi dell'art. 819-ter cod. proc. civ. deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza, e non con l'appello.
La translatio iudicii dal giudice ordinario agli arbitri, disposta a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice statale in favore dell'arbitrato, non da luogo a un'impugnazione del lodo ma alla prosecuzione del giudizio di primo grado davanti agli arbitri.
In materia di arbitrato, il litisconsorzio e facoltativo e non necessario, con la conseguenza che la presenza di piu parti nel giudizio ordinario non impedisce la devoluzione in arbitrato delle controversie coperte dalla clausola compromissoria, limitatamente alle parti vincolate da essa.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 03/01/2026, n. 163, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-3-gennaio-2026-n-163/