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Cass., Sez. I Civ., ord. 26 febbraio 2026, n. 4417

Nell’ipotesi di proposizione al tribunale, anziche alla corte d’appello, dell’impugnazione per nullita del lodo arbitrale rituale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio della translatio iudicii e l’impugnazione e inammissibile.
Quando gli arbitri hanno proceduto alla decisione secondo le forme degli artt. 806 ss. cod. proc. civ. senza che le parti abbiano sollevato alcuna contestazione, il lodo deve essere qualificato come rituale e l’unico mezzo di impugnazione e quello previsto dagli artt. 827 ss. cod. proc. civ. davanti alla corte d’appello, indipendentemente dalla qualificazione dell’arbitrato contenuta nella clausola compromissoria.

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