Cass., Sez. I Civ., ord. 17 giugno 2026, n. 20419
Massima
In tema di riconoscimento dell'efficacia del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e dall'art. 839 co. 2 cod. proc. civ., configura un presupposto processuale, necessario per la valida introduzione del giudizio, che deve sussistere quale requisito formale di procedibilita della domanda al momento dell'instaurazione del procedimento; cio tuttavia non esclude che la produzione documentale possa essere integrata, sia su disposizione dell'ufficio sia ad iniziativa di parte, nel corso del procedimento ex art. 839 cod. proc. civ. al fine di consentire la verifica della regolarita formale del lodo.
All'arbitrato internazionale, che puo avere natura esclusivamente rituale, si applicano gli artt. 817 e 819-ter cod. proc. civ., con la conseguenza che la decisione circa il difetto di giurisdizione dell'arbitro estero, una volta che il procedimento arbitrale sia stato instaurato, non puo essere rimessa al giudice nazionale, anche se il giudizio ordinario davanti all'autorita giudiziaria italiana era stato proposto prioritariamente ma in detta sede non era stata sollevata la questione di giurisdizione da nessuna delle parti del giudizio, perche compete unicamente agli arbitri stessi, potendo essere contestata con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri.
L'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall'art. 840 co. 3 n. 2 cod. proc. civ., consistente nell'impossibilita di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non e realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale vigente nell'ordinamento straniero sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilita di difesa; l'accertamento della idoneita in concreto del mezzo di comunicazione usato a consentire alla parte di venire tempestivamente a conoscenza del procedimento arbitrale costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimita se congruamente motivato.
Note Metodologiche
standard