Cass., Sez. I Civ., ord. 17 aprile 2026, n. 9991
Massima
{'principiò: "In tema di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente, qualora non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice dell'opera parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico del committente deve essere determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se partitamente previsto, e non con riferimento al valore venale dell'opus al momento della pronuncia di risoluzione. Ne consegue la nullità del lodo arbitrale che abbia liquidato il corrispettivo delle opere eseguite ai prezzi correnti di mercato anziché a quelli previsti dal contratto."}
Note Metodologiche
standard