Cass., Sez. I Civ., ord. 16 marzo 2026, n. 5949
Massima
In tema di riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali stranieri, ai sensi degli artt. 839 e 840 cod. proc. civ., il giudice dell'opposizione al decreto di riconoscimento non può procedere al riesame del merito della controversia decisa dagli arbitri, essendo il sindacato limitato ai motivi tassativamente previsti dall'art. 840 co. 3 cod. proc. civ.
La convenzione arbitrale contenuta in un contratto che richiami un regolamento arbitrale internazionale, il quale a sua volta preveda l'applicazione di una determinata legge sostanziale, integra una valida scelta della legge applicabile ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I); la validità formale della clausola compromissoria va valutata ai sensi dell'art. 840 co. 3 n. 1 cod. proc. civ. secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta.
La contrarietà del lodo arbitrale straniero all'ordine pubblico, quale motivo di rifiuto del riconoscimento ai sensi dell'art. 840 co. 3 n. 5 cod. proc. civ., va riscontrata con riferimento alla parte dispositiva del lodo e deve essere dedotta con specifica indicazione del modo in cui la violazione si sarebbe determinata; l'ordine pubblico internazionale comprende soltanto i principi fondamentali e irrinunciabili dell'ordinamento giuridico italiano.
Note Metodologiche
obiter