Cass., Sez. I Civ., ord. 15 giugno 2026, n. 20038
Massima
L'art. 819-ter co. 2 cod. proc. civ., nella parte in cui esclude l'applicabilita dell'art. 50 cod. proc. civ. (translatio iudicii), opera unicamente nell'ipotesi in cui siano gli arbitri a declinare la propria competenza in favore del giudice ordinario; quando, viceversa, sia il giudice ordinario o la Corte di cassazione a dichiarare la competenza degli arbitri, la riassunzione del giudizio dinanzi al collegio arbitrale e ammessa ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ.
Il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi agli arbitri, a seguito della declaratoria di competenza arbitrale pronunciata dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza, decorre dalla comunicazione dell'ordinanza alle parti.
La notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio arbitrale effettuata dal presidente dell'organo arbitrale anziche dalla parte costituisce una nullita dell'atto, e non una sua inesistenza, con la conseguenza che il vizio e sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., mediante la costituzione della parte destinataria della notificazione.
Note Metodologiche
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