In base al disposto dell’art. 831 co. 2 cod. proc. civ., durante la pendenza del processo di impugnazione del lodo per nullità è sospeso il termine per proporre la domanda di revocazione per i casi, di cui al primo comma dell’art. 831 cod. proc. civ., che si siano verificati durante il corso di tale processo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità, e non fino al passaggio in giudicato di questa.
