Cass., Sez. I Civ., 9 maggio 2019, n. 12425
Cassazione
- I Civ.
Massima
Nel giudizio di cassazione va rilevata d’ufficio la causa di inammissibilità dell’appello, che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (pronunzia resa in vicenda in cui la corte territoriale si era pronunciata, sebbene il tribunale avesse declinato la propria competenza in relazione a una clausola compromissoria, e la pronuncia fosse perciò impugnabile soltanto col regolamento di competenza).
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 09/05/2019, n. 12425, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-9-maggio-2019-n-12425-1752148121/