Cass., Sez. I Civ., 9 aprile 2025, n. 9328
Massima
Il requisito della forma scritta per la validità della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 807 cod. proc. civ. può realizzarsi anche con lo scambio di missive contenenti la proposta e l'accettazione, rispondendo tale interpretazione ad una esigenza di deformalizzazione dell'obbligo pur conservandone il nucleo indefettibile dell'incontro effettivo, e riscontrabile per iscritto, di volontà sulla compromettibilità e sull'oggetto del compromesso.
Le norme sulla prescrizione non possono essere considerate di ordine pubblico ai fini dell'impugnazione del lodo arbitrale ex art. 829, co. 3, cod. proc. civ., in quanto nelle suddette disposizioni vanno colte finalità di tutela di un interesse sostanzialmente privato del soggetto passivo del rapporto giuridico e del soggetto attivo portatore di una incomprimibile facoltà di impedire il realizzarsi dell'effetto estintivo.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi una nozione "attenuata" di ordine pubblico che coincida con l'insieme delle norme imperative.
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, non essendo necessario che l'impugnazione contenga l'indicazione specifica delle disposizioni di legge violate, ma è necessario che dal complesso del ricorso risulti quale sia stata la norma o regola giuridica violata dagli arbitri, anche se priva della sua esatta denominazione.
Note Metodologiche
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