Cass., Sez. I Civ., 8 novembre 2022, n. 32796
Massima
Si applicano anche al procedimento di impugnazione di lodi arbitrali i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, co. 2, Cost., e in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Note Metodologiche
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