Cass., Sez. I Civ., 8 luglio 2025, n. 18558
Massima
La notificazione di un atto di impugnazione del lodo arbitrale non equivale alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, in quanto non consente la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre, risultando pertanto inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 326 cod. proc. civ.
Le previsioni statutarie che contemplano un arbitrato rituale sono di stretta interpretazione, in quanto comportano una deroga alla normale giurisdizione, e le espressioni utilizzate nella clausola compromissoria devono essere intese in senso rigoroso e tecnico, escludendosi l'interpretazione analogica ed estensiva.
La competenza arbitrale sussiste quando lo statuto sociale o la delibera costituiscono il fatto posto a fondamento della domanda, mentre deve escludersi nelle ipotesi di impugnazione della delibera stessa, ove questa non è posta a fondamento della domanda ma si tende alla sua eliminazione.
Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di impugnazione del lodo arbitrale, le censure relative all'interpretazione della clausola compromissoria possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento.
Note Metodologiche
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