Cass., Sez. I Civ., 6 marzo 2023, n. 6550
Cassazione
- I Civ.
Massima
Il vizio di contraddittorietà della motivazione del loro arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo (art. 829, n. 4, cod. proc. civ.) ovvero in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione stessa.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 06/03/2023, n. 6550, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-6-marzo-2023-n-6550-1752148131/