ordinanza
N. 6550
Anno: 2023

Cass., Sez. I Civ., 6 marzo 2023, n. 6550

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

Il vizio di contraddittorietà della motivazione del loro arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo (art. 829, n. 4, cod. proc. civ.) ovvero in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione stessa.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 06/03/2023, n. 6550, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-6-marzo-2023-n-6550-1752148131/